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Difetto di conformità su auto usata: calcolo del risarcimento e il principio di vita residua

Riassumi con AI

Il principio della vita residua stabilisce che il risarcimento per i pezzi di ricambio sostituiti deve tenere conto dello stato di usura e dell’età che il veicolo aveva prima dell’incidente. Il calcolo del risarcimento è l’operazione con cui si determina la somma di denaro dovuta al proprietario del veicolo danneggiato per riportare il suo patrimonio nella condizione in cui si troverebbe se il sinistro non si fosse verificato.


Chi si occupa di controversie in tema di garanzie su auto usate, si trova spesso davanti allo stesso schema: un CTU (un Consulente Tecnico d’Ufficio) deve quantificare un ristoro economico per un componente guasto. Per farlo. propone l’applicazione di un criterio di svalutazione mutuato dalla prassi liquidativa dei sinistri stradali. In questo articolo vedremo perché questo criterio va rivisto e proporremo un principio alternativo: il principio di vita residua non goduta. 

Cosa dice la legge sul principio di vita residua

Prima di entrare nel merito del calcolo, è bene ricordare che l’art. 135-ter del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, poi riformato dal D.Lgs.170/2021), in caso di compravendita tra acquirente consumatore e venditore professionista, stabilisce un punto essenziale. Ovvero, se c’è un difetto di conformità il consumatore non deve sostenere alcuna spesa per la riparazione o la sostituzione del bene oggetto di compravendita. 

Nel caso dell’auto usata, così come per gli altri beni usati, nel rilevare il difetto di conformità si dovrà però necessariamente tenere conto dell’utilizzo pregresso. Motivo per cui guasto e difetto di conformità giacciono su due piani ontologici diversi. Il guasto appartiene all’alveo semantico della tecnica, mentre il difetto di conformità a quello del diritto (ne abbiamo parlato nell’articolo che indica la differenza tra difetti e guasti auto). Nell’accertamento della sussistenza di un difetto di conformità di beni usati distinguiamo, pertanto, due scenari diversi.

Difetto originario conclamato

Il bene non era conforme al contratto di vendita già al momento della consegna. Ad esempio, ma non limitatamente a, vizio di fabbricazione, pregresse riparazioni non effettuate a regola d’arte, difformità dal contratto, tradimento della ragionevole aspettativa dell’acquirente in assenza di una idonea dichiarazione di conformità.

Guasto per esaurimento fisiologico

Il bene al momento della consegna era conforme al contratto di vendita, perfettamente funzionante, e, nel corso dei 12 mesi di garanzia legale, un malfunzionamento è sopravvenuto per il normale uso, anche pregresso, su componenti più o meno ordinariamente soggetti a manutenzione.

C’è in questi casi un difetto di conformità, per così dire, parziale, e d’altra parte la stessa ADICONSUM, ne “Il concetto di logorio di un autoveicolo” ©Copyright ADICONSUM riconosce che:

“Il concetto fondamentale della Garanzia di Conformità per i veicoli usati è in realtà semplice: il consumatore acquirente non dovrebbe spendere, per la gestione tecnica del veicolo successiva all’acquisto, più di quanto avrebbe speso se avesse acquistato a suo tempo il veicolo nuovo”.

E ciò, chiaramente, non vuol dire affatto che l’acquirente consumatore, per un anno a far data dalla compravendita, può affrancarsi tout court dall’effettuare la manutenzione straordinaria. Perché c’è la così detta garanzia del venditore.

Cosa possiamo estrapolare da questi passaggi essenziali?

Il primo scenario non lascia dubbi sul fatto che il consumatore deve vedersi ripristinata la conformità senza esborsi da parte sua. Il secondo è terreno fertilissimo di controversie perché bisogna dichiarare dopo la vendita cosa è normale che accada.

Bisogna anche delimitare la ragionevole aspettativa dell’acquirente, provare che l’oggetto di compravendita ha le caratteristiche di durabilità degli altri esemplari dello stesso modello, dimostrare per singolo caso che sul consumatore acquirente non gravano spese maggiori di quelle che avrebbe sostenuto per la gestione tecnica del suo veicolo se avesse acquistato a suo tempo il veicolo nuovo.

Sono compiti ardui da parte del venditore professionista (è suo l’onere della prova) perché si tratta di uno scenario immerso in una zona grigia molto molto ampia. 

Per i consumatori, qualsiasi cosa si rompa di una auto usata era difettosa e ne deve rispondere il venditore (come per le auto nuove). Nell’immaginario collettivo, gli unici interventi che vengono accettati di buon grado dai consumatori. Perché immediatamente associabili a usura o invecchiamento, sono la sostituzione della batteria e di qualche lampadina, la sostituzione dei dischi e pasticche freni, e (neppure sempre) la sostituzione della frizione. 

In realtà, gli organi soggetti ad esaurimento e a manutenzione sono molto più numerosi. E sui quali è anche molto costoso intervenire. Non sempre la manutenzione vuole dire la sostituzione di un filtro o una messa a punto.

Un Guasto al motore può costarti anche 4000 Euro

Spesso l’attivazione di una Garanzia Convenzionale (ex art. 135-quinquies del Codice del Consumo), risolve brillantemente la controversia, sia nel primo scenario che nel secondo, ma, in forza della estrema tutela dei consumatori da parte della legge e della diffusa riluttanza dei venditori, i casi che arrivano in tribunale sono comunque tanti. E probabilmente starai leggendo questo articolo perché in qualche modo ci stai in mezzo.

Il CTU e l’individuazione della congruità

Poiché la legge non indica un criterio matematico per il calcolo della riduzione del prezzo, rimedio previsto in alternativa alla riparazione, l’individuazione del quantum nei contenziosi è affidata a criteri equitativi e al prudente apprezzamento del Giudice. Che nella prassi significa rimettersi alla valutazione tecnica del CTU. 

E’ qui che il criterio scelto dal CTU per il calcolo fa la differenza, anche sostanziale, ed è qui che è incardinata la riflessione di questo post, nel quale tralasceremo gli ulteriori aspetti che entrano in ballo in un contenzioso quali disagi e danni da fermo del veicolo e altro. 

Il criterio mutuato dal mondo delle assicurazioni

Nel corso della consulenza tecnica, il CTU spesso adotta automaticamente il criterio di liquidazione assicurativo, tipico dei sinistri stradali RC Auto. Sulla base di un preventivo, la manodopera viene riconosciuta al 100%. Mentre per i ricambi si applica un coefficiente di degrado o di svalutazione, come dir si voglia, in funzione della anzianità del veicolo. 

E’ un criterio solido e universalmente accettato nel contesto assicurativo. Ma qui nasce la nostra riflessione: nel danno da sinistro stradale l’intervento di ripristino riguarda tipicamente la sostituzione (o la lavorazione) di componenti di carrozzeria: portiere, gruppi ottici, paraurti, vetri, longheroni e parti strutturali-

Sono tutti interventi a parti che in assenza dell’incidente, dell’evento fortuito, il proprietario del veicolo non avrebbe mai sostituito nell’orizzonte di vita utile prevedibile del veicolo. Ha senso, quindi, quando sussiste un danno vero e proprio, riconoscere il 100% della manodopera e considerare una svalutazione sui soli ricambi per tenere conto delle migliorie indebite derivanti dall’ eventuale utilizzo di parti nuove per la riparazione di veicoli usati. 

Questa ratio non regge sui componenti con manutenzione 

La stragrande maggioranza dei reclami di conformità riguarda il sopraggiunto malfunzionamento di organi meccanici, e non di carrozzeria, per molti dei quali è normalmente da attendersi, nell’arco di vita utile dell’intero veicolo, un intervento di manutenzione. La casistica è molto ampia: dai turbocompressori, ai radiatori, alle batterie di trazione dei veicoli ibridi o elettrici, dai serbatoi Ad Blue ai FAP. 

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In questi casi la necessità di sostituzione di un ricambio non deriva da un evento fortuito, da un accidente, non è propriamente un danno che poteva essere evitato, ma è un intervento di manutenzione che il proprietario, con una certa probabilità, avrebbe comunque dovuto sostenere a proprie spese, in un orizzonte temporale relativamente breve, indipendentemente dalla recente compravendita.

Applicare il descritto criterio assicurativo per i danni, considerando il 100% della m.o. , soprattutto quando questa ha un certo peso, significa trasferire sul venditore il pressoché totale costo di un intervento manutentivo che sarebbe stato comunque a carico del proprietario. Con un effetto di arricchimento ingiustificato del consumatore a danno della controparte (cfr. anche Art. 2041 del Codice Civile).

Il principio di vita residua non goduta

Quando il malfunzionamento è dovuto a logorio di un componente o di un intero sistema o  sottosistema, o anche a fisiologici processi degenerativi o cumulativi dovuti all’uso bisognerà ragionare in termini di vita residua non goduta. Si pensi ad esempio al FAP o all’AD BLUE, ne abbiamo parlato qui:

Il difetto di conformità non è il malfunzionamento in sé. Ma è di quanta vita residua non ha goduto l’acquirente rispetto a quanto ci si attendeva da quel componente o da quel sistema. È quanto precoce è l’avvenuto malfunzionamento rispetto allo standard. Ed è quanto spende in più il consumatore per la manutenzione rispetto a quanto avrebbe speso se avesse a suo tempo acquistato il veicolo da nuovo.

Se un componente ha una vita utile media attesa di n anni e si guasta dopo averne fatti m, la frazione di vita residua non goduta è pari a (n-m)/n . È questa frazione, e non il 100% del costo del ripristino, che rappresenta il pregiudizio economico subito dall’acquirente. Ed è su questa frazione che va calcolato il ristoro, applicandola sia al costo dei ricambi che alla manodopera necessaria per sostituirli.

Piccola nota metodologica sul principio di vita residua

Poiché una automobile usata è un insieme complesso di numerosi sistemi e sottosistemi, questa vita utile attesa non è mai definita. Né per singolo componente né per singolo sottosistema. Nella realtà il valore di n viene quindi calcolato, spesso a svantaggio del venditore, sulla base della svalutazione del veicolo rispetto al nuovo. Viene considerata fine della vita utile di tutti i componenti del veicolo. Anche quelli normalmente soggetti a manutenzione, il momento in cui il valore della quotazione dell’intero veicolo sarà nullo.

Un esempio pratico comparativo (semplificato) 

Ipotizziamo che sia definita, in una opportuna dichiarazione di conformità, la vita utile attesa di un radiatore in 12 anni (dei guasti dovuti al termine di vita dei radiatori ne abbiamo parlato qui: il radiatore auto è coperto da garanzia?). E che, qualche mese dopo la compravendita, si guasti al compimento del nono anno.

La vita residua non goduta è, quindi, di 3 anni e il rapporto n-m/n è del 25%. Se il costo della manodopera è, ad esempio, di 250,00 Euro (non stiamo parlando di una utilitaria) ed il costo del ricambio è di 400,00 Euro, il costo totale della riparazione è di 650,00 Euro. 

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Adottando il criterio assicurativo l’indennizzo è calcolato in 350 euro (250 + (400×0,25)). Mentre adottando il principio di vita residua non goduta l’indennizzo è calcolato in 162,50 Euro (650×0,25). 

Il criterio di calcolo fa una differenza sostanziale. L’indennizzo calcolato con il metodo assicurativo è, in questa ipotesi verosimile, più del doppio di quello calcolato con il principio di vita utile non goduto. 

Suggerimenti e consigli per gli acquirenti consumatori

Il difetto era già presente alla consegna e non era in alcun modo prevedibile metterlo in conto come manutenzione sulla base della anzianità e la percorrenza del veicolo? Hai la legge che ti difende a spada tratta: la riparazione e la sostituzione sono gratuite.

Se il componente ha solo esaurito la sua vita utile, puoi comunque provare a chiedere un ristoro, che però non sarà totale. Al momento dell’acquisto controlla bene il contenuto della eventuale dichiarazione di conformità e chiedi sempre l’attivazione di una Garanzia Convenzionale (ex art. 135-quinquies del Codice del Consumo), che spesso risolve la questione molto più in fretta di una causa. 

Suggerimenti e consigli per i legali

Distingui sempre tra casi di difetti di conformità conclamati e casi di manutenzione. L’onere di provare l’esaurimento fisiologico grava sul venditore e, se stai difendendo un rivenditore professionista, costruisci la difesa su una CTP solida.

Se il CTU applica il criterio assicurativo su un componente per il quale i periti non rilevano un vizio di costruzione ab origine, contestalo. Fallo richiamando l’art. 2041 del Codice Civile e argomenta utilizzando il principio di vita residua. Rimetterai poi il calcolo del quantum ai tecnici.

Suggerimenti e consigli per i periti

Accerta sotto il profilo tecnico se il guasto è fortuito o fisiologico. Applicando il principio di vita residua non goduta (dove applicabile), svaluta anche la manodopera, non solo il ricambio.

Non c’è una dichiarazione di conformità fatta bene, che indica le varie soglie n degli anni e/o dei chilometri per singolo componente o per singolo sottosistema dell’automobile? Dichiara che per il calcolo della vita residua stai usando la curva di svalutazione del veicolo come riferimento. E documenta le fonti tecniche.

Suggerimenti e consigli per i venditori

La difesa migliore è documentale: una dichiarazione di conformità fatta bene è determinante per l’onere della prova.  In sede di CTU fatti assistere da un CTP che guidi il CTU nella distinzione tra vizio di costruzione e manutenzione attesa.

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